Art. 1.

      1. L'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica; tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.
      Riconosce l'ecosistema come bene inviolabile della Nazione e del pianeta, appartenente a tutto il genere umano, e ne incentiva la protezione dalle alterazioni e dalle contaminazioni ambientali.
      Garantisce il rispetto degli animali e delle biodiversità».